Verbali a seguito rilevazione autovelox

Nullo il verbale elevato dai VV.UU. a seguito di rilevazione tramite autovelox se il tratto di strada nel quale è collocato il predetto apparecchio non rientra fra quelli di cui all'art.4 L.168/2002.

Con questa motivazione, il Giudice di Pace di Ribera ha annullato un verbale elevato dai VV.UU. di Ribera.

La citata legge, disciplina l'attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti di cui all'art.142 e148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un alto tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l'applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l'immediata contestazione della violazione accertata.

Ne consegue che, gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione prefettizia, nelle strade di cui all'art.4 L.168/02 devono contestare immediatamente l'infrazione, altrimenti il verbale è nullo.